La città invisibile dei reati finanziari
Aggiotaggio, insider trading, bancarotta fraudolenta conosciamoli meglio
Molti di noi fanno parte delle più svariate società, da quella sportiva a quella aziendale.
Gli elementi costitutivi di una società nella maggior parte dei casi sono: la pluralità di persone, perché sono necessari almeno due soci; lo statuto, che può essere unito all’atto costitutivo della società, dove vi sono spiegati nei diversi suoi punti il fine, i soci che lo hanno sottoscritto, la sede legale, il numero dei componenti del collegio ed il sistema di organizzazione dell’amministrazione; il conferimento, nel momento in cui i soci si obbligano, attraverso contratto, a porre beni e servizi in comune per lo svolgimento della loro attività, che va a costituire un patrimonio distinto da quello dei soci. Con il conferimento si entra in possesso della qualifica di socio; lo scopo di divisione degli utili, quando vi è un ricavo derivante dallo svolgimento di attività. Una volta redatto l’atto costitutivo, perché la società possa essere riconosciuta, lo si dovrà depositare insieme allo statuto, presso il registro delle imprese.
A parte, anche perché di natura meno complessa, sono le società sportive per cui non è previsto obbligo di conferimento.
I reati finanziari interessano tutte le società, da quelle semplici a quelle complesse. Abbiamo purtroppo esempi di società sportive dilettantistiche in cui il presidente o un membro del consiglio è fuggito con tutti i ricavi della società.
Certo, possono variare di gravità i reati a seconda che si tratti di società semplici oppure più strutturate.
Esistono numerosi tipi di reati finanziari e in particolare vengono riconosciuti tre casi simbolo: l’aggiotaggio, ovvero, diffondere notizie false al fine di guadagnare in borsa, rialzando o facendo crollare i prezzi delle azioni; l’insider trading, compiuto da chi viene a conoscenza d’informazioni non di pubblico dominio per trarne vantaggio; bancarotta fraudolenta, reati propri dell’imprenditore, attività colposa o dolosa che come conseguenza ha il fallimento della società.
I casi sopracitati sono puniti con pene diverse. Nel ramo delle sanzioni penali, sono previste dal testo unico della Consob: reclusione da 1 a 6 anni e multa che va da euro 20 mila a 3 milioni, sono punibili tutti coloro che nell’esercizio della propria attività compiano operazioni di compravendita su strumenti finanziari, comunichino al di fuori informazioni riservate riguardanti il naturale svolgimento dell’attività o che inducano altri a prefissate operazioni di compravendita. Nel campo delle sanzioni amministrative troviamo una sanzione pecuniaria che va dai 20 mila a 3 milioni applicabile a chiunque acquisti o venda qualunque strumento finanziario sfruttando informazioni privilegiate; una sanzione pecuniaria che va dai 20 mila ai 5 milioni nel caso di vendita o comunicazione di notizie false riguardanti dispositivi finanziari o che fissino ad un livello anomalo il prezzo di mercato. Infine ci sono le sanzioni accessorie che accompagnano quelle penali che comportano un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni, di interdizione dai pubblici uffici, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ed interdizione dagli uffici direttivi delle imprese.
Nel caso della bancarotta fraudolenta si può essere puniti dai 3 ai 10 anni.
I reati finanziari sono di difficile scoperta, la rete dei conti è vasta e purtroppo a volte un truffatore riesce a nascondere bene i processi che mette in atto.
Tuto questo va a discapito delle società oneste e pulite che si vedono affossare o far crescere sospetti anche verso di loro.
In questo ramo le leggi ci sono e vengono applicate, il problema è avere gli strumenti necessari per portare avanti le indagini nel miglior modo possibile.
Francesca Rizzo
GDAlba